Nel mondo delle criptovalute, i token assumono ruoli molto diversi a seconda della funzione che svolgono all’interno di un ecosistema digitale. Alcuni offrono accesso a servizi o funzionalità specifiche, altri rappresentano strumenti di investimento, mentre altri ancora sono progettati per mantenere un valore stabile e facilitare lo scambio di valore.
Questa varietà di utilizzi comporta implicazioni concrete sia sul piano giuridico che fiscale. Capire a quale categoria appartiene un token è essenziale per chi investe, utilizza o semplicemente detiene crypto asset: da ciò dipendono gli obblighi dichiarativi, il trattamento delle plusvalenze e le modalità con cui devono essere compilati i documenti fiscali.
In questo articolo analizziamo la classificazione dei token secondo le principali categorie riconosciute, utility, security e e-money, per poi approfondire come la normativa italiana li inquadra e quali implicazioni fiscali comporta il loro trattamento. Infine, vedremo come gestire correttamente la dichiarazione grazie a strumenti pensati per semplificare questo processo.
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Nel panorama crypto esistono tre grandi categorie di token, ciascuna con caratteristiche e finalità specifiche, che comportano conseguenze diverse anche sul piano fiscale a seconda di come vengono utilizzati e in quali contesti si inseriscono. Possiamo distinguere:
1-Gli utility token: sono i più diffusi nell’ecosistema Web3: non rappresentano un valore finanziario, ma danno accesso a un servizio, una funzione o una piattaforma. Sono, ad esempio, utilizzati per pagare fee su una rete o sbloccare funzionalità in un protocollo decentralizzato. Ne sono un esempio ETH, BNB, SOL e AVAX.
2-I security token: rappresentano strumenti di investimento. Possono conferire diritti economici come dividendi, o diritti di governance su un progetto. Per questa ragione, sono spesso soggetti a regolamentazioni simili a quelle previste per i titoli tradizionali, soprattutto se emessi in contesti centralizzati o finalizzati alla raccolta di capitali. Tra questi troviamo strumenti come gli asset RWA.
3- Gli e-money token: ovvero token ancorati a una valuta fiat e usati principalmente per trasferimenti di valore. Sono assimilabili alla moneta elettronica e includono stablecoin come USDT o USDC, che mirano a mantenere un valore stabile rispetto al dollaro o all’euro.
La lunga battaglia del settore crypto per il criterio di classificazione adottato dalla SEC
Per anni, la SEC (Securities and Exchange Commission), l’autorità di vigilanza finanziaria degli Stati Uniti, ha sostenuto che la maggior parte dei token crypto dovesse essere classificata come security, applicando criteri rigidi e spesso contestati, come il cosiddetto test di Howey. Questa interpretazione ha generato forte incertezza nel settore, ostacolando l’operatività di molti progetti, che si sono visti limitati nella possibilità di essere listati su exchange regolamentati o offerti al pubblico statunitense.
Tuttavia, nel 2025, con l’arrivo del nuovo commissario Paul Atkins sotto l’amministrazione Trump, l’approccio della SEC ha subito un cambio di rotta. Oggi la maggior parte delle criptovalute viene considerata utility token, e l’agenzia ha intrapreso un percorso più crypto-friendly, più attento all’innovazione che alla repressione indiscriminata. Questo cambio di visione ha avuto effetti positivi non solo sul mercato USA, ma sull’intero ecosistema globale.
Cosa cambia da un punto di vista fiscale?
Tornando alla legislazione italiana, la classificazione delle cripto-attività ha conseguenze dirette in ambito fiscale, influenzando quando si genera un evento imponibile, quali obblighi dichiarativi sussistono e quali quadri del modello Redditi devono essere compilati. Secondo la normativa in vigore e i chiarimenti ufficiali, ciò che conta non è solo la natura del token, ma anche la categoria economico-funzionale in cui viene inquadrato. Questo ha effetti concreti su tassazione e monitoraggio.
1-Utility token: se liberamente scambiabili e con valore di mercato, sono considerati cripto-attività a tutti gli effetti. La loro detenzione su wallet o piattaforme centralizzate comporta l’obbligo di compilazione del quadro RW, e la loro cessione con plusvalenza è soggetta a tassazione al 26%. La loro funzione “utility” non li esclude automaticamente dalla tassazione, in quanto l’Agenzia delle Entrate si basa sulla fungibilità e sull’utilizzo economico, non sulla sola finalità d’uso.
2- Security token: anche se rappresentano strumenti finanziari come equity o debito, non seguono la normativa sugli strumenti finanziari tradizionali, ma rientrano nel regime delle cripto-attività se sono tokenizzati e scambiati via blockchain. Pertanto, valgono le stesse regole fiscali delle criptovalute: obbligo di monitoraggio RW tassazione al 26%sulle plusvalenze Tuttavia, a seconda della loro struttura giuridica, potrebbero rientrare anche in altri quadri, quindi va valutato caso per caso.
3-E-money token (EMT): rappresentano una categoria distinta, come previsto dal regolamento MiCA, e sono assimilati alla moneta elettronica. Tuttavia, ai fini fiscali italiani, l’Agenzia delle Entrate li considera comunque cripto-attività, in quanto sono detenuti in wallet autonomi e scambiabili nel contesto crypto. Devono essere monitorati nel quadro RW e gli scambi con EMT sono fiscalmente rilevanti, poiché rappresentano un evento equiparabile a un “cash-out”
La distinzione europea sul fronte stablecoin
Per comprendere meglio il trattamento fiscale degli e-money token, è utile guardare più da vicino la distinzione introdotta dal Regolamento MiCA, pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024. La normativa europea ha infatti suddiviso le stablecoin in due categorie principali: gli Electronic Money Token (EMT) e gli Asset-Referenced Token (ART).
Le EMT sono stablecoin ancorate al valore di una singola valuta fiat, come nel caso di USDC o EURC, e garantiscono al detentore un diritto di rimborso a valore nominale. Le ART, invece, si basano su un paniere di valute, beni o altri asset sottostanti, come nel caso di DAI o PAXG, e non prevedono un rimborso diretto in valuta fiat.
Dal punto di vista fiscale, questa distinzione ha implicazioni importanti: gli scambi tra criptovalute e EMT sono considerati fiscalmente rilevanti, poiché assimilabili a operazioni di conversione in euro o altra valuta. Al contrario, le operazioni con ART non generano immediatamente una plusvalenza tassabile, ma quest’ultima viene rilevata solo al momento della successiva conversione in una valuta ufficiale.
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