In Italia c’è ancora un certa confusione in merito a quali scambi in stablecoin siano considerati come potenzialmente in grado di generare plusvalenze rilevanti per la tassazione crypto. Molti utenti tendono ad escludere dalla rendicontazione fiscale alcune transazioni che in realtà, come indica la normativa, vanno conteggiate. Altri non sanno che determinati stable possono invece risultare un ottimo metodo per “parcheggiare i propri profitti” nell’intento di ritardare il versamento delle imposte.
Il risultato è che alcuni contribuenti, tra omissioni e interpretazioni errate, finiscono per esporsi a sanzioni o, al contrario, per versare più imposte del necessario. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sul tema, indicando esplicitamente quali asset generano imposizione al momento dello scambio e quali, invece, possono essere utilizzati per effettuare operazioni senza conseguenze fiscali immediate.
Come funziona la normativa fiscale italiana a tema stablecoin?
Il trattamento fiscale delle stablecoin in Italia è stato chiarito solo di recente, e presenta ancora oggi zone grigie che generano dubbi tra gli utenti. Il primo riferimento normativo importante è la circolare n. 30/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nel 2023, che ha fornito indicazioni precise sulla tassazione delle cripto-attività. In quel documento si chiarisce che il realizzo di plusvalenze, anche tramite permute tra crypto, comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26%. Ciò vale anche quando il controvalore ottenuto è espresso in stablecoin: l’evento fiscalmente rilevante, infatti, non dipende dalla successiva conversione in euro, ma si verifica già al momento dello scambio tra due asset digitali.
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Inizia ora, gratis →Tuttavia, l’introduzione del regolamento europeo MiCA ha portato una distinzione fondamentale tra due categorie di stablecoin: gli EMT (Electronic Money Token) e gli ART (Asset-Referenced Token). I primi sono ancorati a valute fiat e assimilabili alla moneta elettronica, mentre i secondi rappresentano un valore garantito da panieri di asset diversi, come crypto o materie prime.
Dal punto di vista fiscale, solo le conversioni verso EMT sono da considerarsi equivalenti a una cessione imponibile. Le operazioni in ART, invece, sono fiscalmente irrilevanti fino a quando non si verifica una conversione in euro o altra valuta avente corso legale. L’Italia ha recepito formalmente il MiCA, la cui prima fase è entrata in vigore il 30 giugno 2024, uniformando il trattamento delle stablecoin alle nuove regole europee.
Quali scambi in stablecoin sono rilevanti ai fini della tassazione?
Sulla base di quanto scritto sopra, appare evidente come gli scambi fiscalmente rilevanti, ossia quelli che, in presenza di una plusvalenza, concorrerebbero alla formazione del reddito, siano quelli in cui il contribuente cede una criptovaluta contro una stablecoin classificabile come EMT. In questo caso, infatti, si configura una vera e propria realizzazione di valore, assimilabile a una dismissione contro valuta fiat.
Ma quali stablecoin rientrano nella dicitura di EMT? Un esempio emblematico è USDC, la stablecoin emessa da Circle. USDC è garantito da riserve in dollari e strumenti a breve termine e rimborsabile 1:1 su richiesta. Circle ha inoltre intrapreso un processo di conformità al Regolamento MiCA, ottenendo l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica in Europa.
Un caso più controverso, ma ugualmente importante, è quello di USDT. Nonostante Tether non sia conforme al MiCA e sia stata esclusa da alcuni exchange regolamentati europei, continua ad avere una natura economica assimilabile a quella di un EMT, poiché anch’essa è rimborsabile 1:1 e largamente utilizzata come mezzo di scambio. Il fatto che USDT sia diventato “fuorilegge” in Europa non esonera affatto gli utenti italiani dagli obblighi fiscali.
Oltre a USDC e USDT, altre stablecoin che possono rientrare nella definizione di EMT includono: PYUSD, FDUSD, EURC, EURS e TUSD.
Quali operazioni invece non comportano tassazione al momento della vendita o cessione?
Dall’altra parte, esistono stablecoin che non generano alcun effetto fiscale immediato nel momento in cui vengono acquisite in cambio di criptovalute. È il caso degli ART. Queste stablecoin non sono ancorate direttamente a una valuta fiat, ma si basano su panieri di asset sottostanti o meccanismi di stabilizzazione algoritmica. Per questo motivo, la loro acquisizione non è assimilabile a una cessione contro moneta fiat, e quindi non determina un evento imponibile.
Alcuni esempi concreti includono DAI di MakerDAO, FRAX di Frax Finance, USDe di Ethena e persino XAUT di Tether, una stablecoin ancorata al valore dell’oro. In molti considerano XAUT come una moneta strategica per “parcheggiare” temporaneamente le proprie plusvalenze, pur consapevoli che l’oro è un asset più volatile rispetto al dollaro.
Va però chiarito un concetto fondamentale: la tassazione non viene evitata, ma semplicemente rinviata. Se oggi si realizza un guadagno e lo si converte in un ART, non si versano imposte nell’immediato, ma l’obbligo fiscale si attiverà al momento della successiva conversione in euro o in una stablecoin EMT. In quel momento, la plusvalenza sarà cristallizzata e soggetta all’imposta sostitutiva del 26%.
Naturalmente, utilizzare ART come “rifugio fiscale temporaneo” implica anche dei rischi: molte di queste stablecoin si basano su meccanismi complessi, non sempre trasparenti o completamente collateralizzati. Questo può esporre l’utente a problemi di liquidità o perdita del peg, con effetti diretti sul valore custodito.
Come risolvere i calcoli delle vecchie operazioni in stablecoin con Okipo
Per molti utenti crypto, ricostruire tutte le operazioni effettuate durante l’anno può diventare un’impresa complessa, lunga e decisamente noiosa. Tra scambi su DEX, operazioni su più wallet e l’utilizzo di stablecoin diverse, non è raro perdere traccia di movimenti che, se omessi o riportati in modo errato, possono dare origine a sanzioni o a veri e propri accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il problema si acuisce quando si parla di stablecoin, perché, come abbiamo visto, non tutte generano lo stesso effetto fiscale e la distinzione tra EMT e ART impone un’ulteriore attenzione in fase di rendicontazione.
Una soluzione semplice ed efficace a questo problema è offerta da Okipo, piattaforma italiana pensata per facilitare la dichiarazione fiscale delle cripto-attività. Grazie al suo software automatizzato, Okipo è in grado di importare tutte le transazioni svolte dagli utenti , anche quelle su stablecoin , collegando direttamente wallet personali o account exchange. Una volta sincronizzati i dati, la piattaforma analizza i movimenti e genera in automatico un report fiscale completo, già pronto per essere usato in fase di dichiarazione. In questo modo si evitano errori, si risparmia tempo e si riduce sensibilmente il rischio di incorrere in problemi con il Fisco.