A partire dal 1°gennaio 2026, con l’entrata in vigore della nuova legge di Bilancio, il regolatore ha stabilito un aumento della tassazione sulle cripto-attività ,che andrà a colpire la maggior parte delle operazioni effettuate dai contribuenti italiani. In generale, le plusvalenze saranno assoggettate ad un’aliquota del 33%, ben 7 punti percentuali in più rispetto al 26% previsto dal precedente regime fiscale.
La stretta fiscale però non riguarda tutte le fattispecie operative legate ai guadagni in crypto, e la nuova normativa contiene anche alcune eccezioni che meritano particolare attenzione, soprattutto per evitare errori in fase di dichiarazione e/o pagare più del dovuto. Vediamo nel dettaglio in questo articolo cosa è cambiato nel 2026 sulla tassazione crypto e quali operazioni rientrano effettivamente nel nuovo perimetro fiscale.
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Partiamo dal presupposto che l’inasprimento della tassazione sulle cripto-attività previsto per il 2026 non rappresenta in realtà una novità introdotta ex novo, ma era già stato messo in conto dal legislatore negli anni precedenti. Nel corso del 2024, infatti, era stato delineato un incremento dell’aliquota sulle plusvalenze crypto dal 26% al 33%, inizialmente previsto per il 2025, poi però rinviato all’anno corrente tramite una deroga.
Si specifica inoltre che anche la franchigia dei 2.000 euro sulle plusvalenze crypto non è più prevista, essendo stata già abolita con la vecchia Legge di Bilancio. Di conseguenza, qualsiasi plusvalenza realizzata, anche di importo minimo, risulta fiscalmente rilevante.

Fonte dati: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/12/31/24G00229/sg
In fase di definizione della norma, si era arrivati persino a ipotizzare un aumento dell’aliquota fino al 42% sui guadagni derivanti dalle cripto-attività. Ipotesi poi (fortunatamente) accantonata, con la scelta finale di attestarsi su una tassazione al 33%. Questa manovra in particolare, lo ricordiamo, riguarda le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, i cui effetti fiscali confluiranno nella dichiarazione dei redditi del 2027.
Plusvalenze crypto al 33%: su quali operazioni si applica l’incremento?
L’aumento dell’aliquota al 33% si applica, in linea generale, alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da operazioni di rimborso, permuta, detenzione o cessione a titolo oneroso di cripto-attività. Rientrano quindi nel nuovo perimetro fiscale tutte le operazioni che comportano la realizzazione di un guadagno o di una perdita, sia attraverso la vendita di un asset sia tramite la messa a rendita delle cripto-attività, come nel caso di staking e lending.
Più nello specifico, la tassazione al 33% scatta ogni volta che avviene uno scambio tra cripto-attività con caratteristiche differenti, ad esempio il passaggio da BTC a un token di moneta elettronica EMT (stablecoin MiCAR compliant), in cui si configura una plusvalenza o minusvalenza. Il principio vale indipendentemente dalla natura della stablecoin EMT, sia essa denominata in euro (come EURC o EURCV) o ancorata ad altre valute (come USDT e USDC).
Chiaramente la stessa logica si applica all’acquisto di beni o servizi in crypto. L’utilizzo di BTC o di altre cripto-attività come mezzo di pagamento costituisce infatti un evento fiscalmente rilevante, in quanto presuppone una conversione dell’asset. Rientrano in questa categoria anche i pagamenti effettuati tramite carte di debito crypto, dove la conversione in euro avviene a monte, da parte dell’exchange o dell’emittente della carta, prima dell’effettiva spesa.
Una precisazione per i redditi derivanti da detenzioni
Così come già avveniva negli anni precedenti, i redditi diversi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, come staking, lending, liquidity providing o mining, seguono una logica fiscale differente rispetto alle classiche operazioni di compravendita. In questi casi, la tassazione si applica al momento della ricezione del provento, calcolando l’eventuale plusvalenza sul valore della cripto-attività nel momento in cui viene accreditata, e non quando tali asset vengono successivamente venduti o convertiti.
Si tratta di un aspetto non da poco, perché incide direttamente sul carico fiscale complessivo e sulla corretta ricostruzione delle operazioni. Questa impostazione, tuttavia, NON si applica indistintamente a tutti i redditi generati da cripto-attività, poiché, come vedremo tra poco, la nuova Legge di Bilancio introduce un’importante eccezione, che riguarda in particolare alcune fattispecie di stablecoin denominate in euro.
Le eccezioni previste dalla Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 introduce un’importante eccezione rispetto all’aliquota del 33%, che riguarda in modo specifico le stablecoin EMT conformi al regolamento MiCAR e denominate in euro (l’eccezione non si applica alle stablecoin denominate in altre valute). Per questa particolare categoria di cripto-attività, infatti, i redditi derivanti dalla detenzione continuano a essere assoggettati a un’aliquota del 26%, anche nel nuovo regime fiscale.
In termini pratici, ciò significa che se, ad esempio, una stablecoin come EURC viene impiegata in lending su protocolli come Aave, i proventi maturati rimarranno tassati al 26%, con base imponibile calcolata al momento della ricezione.
La normativa chiarisce inoltre che non si genera un evento fiscalmente rilevante nel caso di conversione di stablecoin EMT in euro direttamente in euro (scambio da EURC ad EURO) trattandosi di un’operazione assimilabile a un rimborso al valore nominale. In questi casi, quindi, non si applica alcuna tassazione, nemmeno teoricamente considerando l’ipotesi, seppur rara, di una perdita legata al depeg della stablecoin.

Fonte dati: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG
Attenzione però qui a non confondersi: l’aliquota al 26% non si applica quando si converte un asset volatile, come BTC o ETH, in una stablecoin EMT denominata in euro. In quel caso, l’evento risulta fiscalmente rilevante e la plusvalenza resta tassata al 33%. L’eccezione prevista dalla Legge di Bilancio 2026 opera esclusivamente quando l’asset iniziale è già una stablecoin EMT in euro, e non quando queste vengono utilizzate come strumento di uscita da altre cripto-attività.
Attenzione alle operazioni non fiscalmente rilevanti
Va ricordato che la nuova normativa non modifica il trattamento delle operazioni che, per loro natura, non risultano fiscalmente rilevanti. L’aumento dell’aliquota al 33%, infatti, non si applica a quelle operazioni che non comportano formalmente la maturazione di plusvalenze o minusvalenze, esattamente come avveniva negli anni precedenti.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli scambi tra cripto-attività con caratteristiche e funzione analoghe, come il passaggio da BTC ad ETH, che resta un’operazione neutra dal punto di vista fiscale. Allo stesso modo, la conversione di euro o di stablecoin in cripto-attività volatili (non il contrario) non costituisce un evento fiscalmente rilevante.
Sono inoltre escluse dalla rilevanza fiscale le operazioni che coinvolgono asset-referenced token (ART), come DAI, USDe, PAXG o XAUT, che riflettono il valore di un paniere di beni o materie prime. Ad ogni modo, è bene chiarire che in questi casi, la tassazione non viene del tutto eliminata, ma semplicemente rinviata al momento di un’eventuale conversione futura in euro o stablecoin EMT.
Le soluzioni esistenti per pagare meno tasse sulle crypto
A fronte di tutti questi cambiamenti e dell’inasprimento fiscale sulle plusvalenze crypto, diventa assolutamente lecito chiedersi come poter risparmiare sulla tassazione, senza chiaramente svolgere alcun illecito. Esistono in realtà delle soluzioni per rimanere al 26% o pagare complessivamente meno imposte, ma per ognuna di esse ci sono anche dei rischi o svantaggi da dover considerare. Andiamo in ordine:
– Uscire dal proprio investimenti in stablecoin ART: come scritto poc’anzi, se si vende BTC per DAI o USDe, non si svolge alcuna operazione fiscalmente rilevante, ma queste stablecoin risultano allo stesso tempo meno “sicure” di altre valute MiCAR compliant.
–Investire tramite derivati ed ETF crypto: la normativa stabilisce che questi strumenti continueranno ad essere tassati al 26%, ma sono più complessi da gestire, richiedono costi di gestione (funding rate per derivati, TER per fondi quotati) e non sono adatti per un holding di lungo termine.
– Prestiti in stablecoin: se invece di vendere i vostri BTC per euro, li utilizzate come collaterale per prendere un prestito in stablecoin (ed eventualmente poi vendere stable per euro) non si genera alcun operazione fiscalmente rilevante, ma si maturano interessi da pagare e ci si espone al rischio di liquidazione
– Ottimizzazione fiscale: la soluzione probabilmente importante per ridurre il peso fiscale resta l’ottimizzazione fiscale, intesa come corretta pianificazione delle operazioni, ricostruzione accurata dei costi di carico e gestione consapevole delle tempistiche. Esistono varie discipline come il “tax loss harvesting” dove ad esempio si va ad approfittare intelligentemente di minusvalenze pregresse per ridurre l’imponibile finale.
Conclusione
Considerando tutti i cambiamenti introdotti nel 2026, è chiaro quanto sia importante conoscere con precisione le diverse fattispecie legate alla tassazione delle cripto-attività e il modo in cui vengono trattate dal punto di vista fiscale. Una lettura superficiale della normativa può facilmente portare a errori in fase di dichiarazione, con il rischio di incorrere in sanzioni che, in molti casi, pesano più dell’aumento stesso dell’aliquota al 33%.
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